Regolamento Regionale
Articolo 1
Costituzione e scopi
Ai sensi Articolo 25 dello Statuto è costituita la Sezione AITI Sezione Piemonte & Valle d’Aosta i cui scopi si rifanno all’Articolo 3 del suddetto Statuto.
Articolo 2
Sede e Rappresentanza
La Sezione AITI Sezione Piemonte & Valle d’Aosta ha Sede presso la residenza del Presidente Regionale e il Presidente ne ha la rappresentanza.
Articolo 3
Fondi
Le entrate della Sezione sono costituite da:
* quote associative ordinarie e straordinarie pagate dai soci
* quote di partecipazione in seminari e corsi
* copertura spese di pubblicazione per dispense e pubblicazioni vari
* donazioni
Il bilancio preventivo destinerà i fondi secondo le seguenti voci:
* spese ordinarie
* spese straordinarie
Le spese ordinarie sono tutte quelle necessarie per il regolare funzionamento dell’Associazione, per esempio, la partecipazione del Presidente o suo delegato alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN), spese postali, acquisto di cancelleria.
Sono straordinarie tutte le spese di rappresentanza, pubblicità e attività che si rendano utili o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.
Le spese ordinarie sono deliberate dal CDR, mentre le spese straordinarie sono deliberate dall’assemblea.
Articolo 4
Soci
A norma dell’Art 5 dello Statuto, gli iscritti alla Sezione AITI Sezione Piemonte & Valle d’Aosta possono essere:
* soci praticanti
* soci ordinari
* soci aggregati
* soci onorari
Articolo 5
Procedure di ammissione
Per la documentazione e i requisiti si fa espresso riferimento a quanto stabilito dallo Statuto vigente e dalle relative Disposizioni di Attuazione.
Soci Ordinari
Traduttori
La documentazione prescritta deve essere inviata dall’aspirante socio al Presidente Regionale che la sottopone all’esame del Consiglio Direttivo Regionale (CDR). Il Presidente, o suo delegato, informa l’aspirante del parere espresso dal CDR e, in caso di parere favorevole, invia contestualmente l’apposita scheda per la richiesta della prova di ammissione che deve essere restituita al Presidente, o suo delegato, debitamente compilato e accompagnata dalla tassa di iscrizione all’esame non restituibile.
Successivamente il candidato deve essere convocato con ragionevole preavviso per sostenere la prova a norma delle Disposizioni di Attuazione dello Statuto.
Traduttore Editoriale
Il traduttore editoriale può inviare al Presidente il proprio curriculum e le pubblicazioni da lui tradotti senza la documentazione prescritta. Se il CDR esprime una valutazione positiva dei testi presentati, il candidato viene invitato ad integrare la documentazione e successivamente a pagare le quote previste.
Interprete di simultanea e/o consecutiva
Il candidato deve presentare tutta la documentazione prevista al Presidente che la sottopone al CDR. Il parere favorevole equivale all’ammissione a Socio Ordinario che va perfezionata con il pagamento delle quote previste.
Interprete di trattativa
Per questo candidato si segue la procedura prevista per il traduttore.
Soci praticanti
Prove di Ammissione
Ferma restando la limitazione ai soli titoli specificati dalle Disposizioni di Attuazione dello Statuto, si segue la procedura prevista per i traduttori con
esclusione della prova di ammissione.
Le prove di ammissione si svolgono come previste dalle Disposizioni di Attuazione.
Articolo 6
Tasse e quote
L’ammontare delle quote associative viene fissato annualmente dall’Assemblea Regionale Ordinaria su proposta del CDR.
I pagamenti vanno effettuati alla Tesoriera Regionale nei termini previsti dallo Statuto e secondo la procedura indicata dal CDR con comunicazione circolare ai Soci.
Dopo la scadenza del 31 marzo, i soci che non abbiano provveduto al versamento della quota devono essere informati del loro stato di morosità con
avviso semplice. Qualora alla data stabilito dallo Statuto non abbiano ancora provveduto a regolare la propria posizione sono considerati decaduti. La situazione di decadenza deve essere dichiarata dal CDR per evitare abusi e favoritismi.
Articolo 7
Doveri dei Soci
Fermo restando l’obbligo di osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto, i soci sono tenuti anche a:
* osservare lo Statuto, il Regolamento Nazionale e il Regolamento Regionale e le delibere degli organi sociali;
* cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali ed astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli stessi;
* provvedere al pagamento delle tasse e quote ordinarie e straordinarie entro i termini stabiliti dallo Statuto.
Articolo 8
Organi della Sezione Regionale
Gli Organi della Sezione sono:
* l’Assemblea Generale Regionale
* il Consiglio Direttivo
* il Presidente (e il vice-presidente)
* il Tesoriere
* il Collegio Di Sindaci-Probiviri
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
Articolo 9
Assemblea
L’Assemblea Generale Regionale è costituita da tutti i Soci e si riunisce ordinariamente una volta l’anno entro la fine di Maggio e straordinariamente
su richiesta del CDR o di un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. L’avviso di convocazione viene diramato dal Presidente
per iscritto almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione e deve contenere giorno, ora e luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno.
l’assemblea ordinaria discute e delibera:
* sulla relazione del Presidente
* sul bilancio consuntivo e preventivo nonché sulla relazione annuale del Tesoriere
* su qualsiasi argomento messo all’ordine del giorno.
l’assemblea straordinaria discute e delibera:
* sulle modifiche al regolamento regionale;
* su quanto altro ritenuto necessario.
Articolo 10
Validità delle Assemblee
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentate per delega la maggioranza semplice (50% + 1) dei soci aventi diritto a voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati per delega i 2/3 e in seconda convocazione 1/3 dei soci aventi diritto al voto.
Articolo 11
Rappresentanza in assemblea
I soci in regola con il pagamento delle quote hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto a voto al quale conferiscono una delega scritta. Un socio non può detenere più di 3 deleghe.
Articolo 12
Votazioni
Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano, le espressioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali sono invece a scrutinio segreto.
Hanno diritto di voto i soci onorari e i soci ordinari in regola con i pagamenti relativi all’anno precedente, nonché i nuovi iscritti al 15 aprile dell’anno in corso. Le delibere dell’Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere dell’Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e votanti.
Articolo 13
Elezioni
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni 4 anni nel corso dell’Assemblea Ordinaria.
Sono eleggibili tutti i Soci Ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative per l’anno in corso e dei contributi ordinari e straordinari deliberati dagli organi sociali. Non sono eleggibili quei soci nei cui confronti siano state irrogate sanzioni disciplinari nei due anni precedenti.
Le candidature devono essere presentate insieme al proprio curriculum vitae aggiornato, al Presidente uscente entro il 31 marzo dell’anno di scadenza del mandato del Consiglio in carica.
Il giorno delle elezioni, l’Assemblea nomina una Commissione Elettorale composta da un Sindaco e da due soci che non siano candidati. Le votazioni
si svolgono per scrutinio segreto su schede appositamente predisposte e controfirmate da un Membro della Commissione elettorale.
Alla chiusura del seggio la Commissione procede allo spoglio palese e stila il verbale delle elezioni: risultano eletti quei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
I neo eletti si riuniscono immediatamente dopo la seduta elettorale per procedere alla distribuzione delle cariche, che assumeranno il 1° gennaio dell’anno successivo. Fino a quella data potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del CDR uscente.
Articolo 14
Consiglio Direttivo
Il CDR resta in carica quattro (4) anni e si compone di 5 o 7 membri in proporzione al numero dei soci.
Il CDR, all’atto della convocazione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche, deve stabilire se elevare a 7 o vice versa riportare a 5 il numero dei membri.
Il CDR si riunisce in via ordinaria quattro volte all’anno su convocazione del Presidente, e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o la metà
+ 1 dei Consiglieri lo ritengano opportuno.
Le riunioni del CDR sono valide se è presente la maggioranza semplice dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe.
Le delibere sono adottate a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere che non intervenga, salvo valido e comprovato motivo, a 3 sedute consecutive è ritenuto decaduto. Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di Consigliere, subentra il primo dei non eletti.
Articolo 15
Funzioni del Consiglio Direttivo Regionale
Il CDR discute e delibera:
* sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione annuale del Tesoriere;
* su tutte le questioni relative all’attività della Sezione Regionale nei limiti dello Statuto, del presente Regolamento e delle direttive generali
dell’Assemblea Nazionale e Regionale and del CDN;
* sull’ammissione dei soci;
* sulla decadenza, esclusione o espulsione dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto e su tutte le questioni che ciascuno dei membri riterrà di proporre.
* provvede a dirimere eventuali controversie tra i Soci e a suggerire possibili soluzioni in caso di controversie tra Soci e terzi.
Articolo 16
Cariche sociali
Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione Regionale e ne dirige l’attività in conformità con le delibere del CDR e dell’Assemblea.
Presiede, assistito dal Segretario, tutte le riunioni e nomina tutte le commissioni che si rendono necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.
Fa parte di diritto di tutte le Commissioni e ne ha potere di firma sul conto corrente intestato alla Sezione.
Vice-presidente
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica fino alla scadenza del mandato.
In caso di sostituzione del Presidente ai CDN, necessita di delega firmata.
Tesoriere
Il Tesoriere provvede all’amministrazione del patrimonio e dei fondi della Sezione Regionale in esecuzione del Bilancio preventivo approvato dall’Assemblea e/o le delibere del CDR. Cura le entrate e le uscite. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale da porre a disposizione dei Sindaci unitamente alle scritture contabili almeno 15gg prima dell’Assemblea Regionale.
Sottopone i bilanci e la relazione all’esame del CDR e all’approvazione dell’Assemblea. Deposita i fondi presso una banca approvata dal CDR e ne ha potere di firma. Può nominare un Vice Tesoriere scelto tra i consiglieri eletti.
Articolo 17
Il Segretario
Il Segretario viene scelto dal Presidente o dal CDR tra i Consiglieri eletti, ove possibile, o tra i soci. Se nominato all’esterno del CDR non ha diritto di voto in seno al CDR. La sua nomina è revocabile. Custodisce tutti i documenti dell’Associazione, in conformità con le vigenti norme sulla privacy, redige e conserva i verbali di tutte le riunioni ufficiali e cura la corrispondenza.
Articolo 18
Collegio dei Sindaci Regionali
Il Collegio dei Sindaci Regionali è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i Soci ordinari in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
I Sindaci restano in carica 4 anni, devono intervenire, pena la decadenza, alle riunioni del CDR, senza diritto di voto.
Compito dei Sindaci Regionali:
* decidere sui ricorsi contro presunte violazioni del Regolamento Regionale e dello Statuto;
* esprimere pareri sul comportamento dei soci, in ordine al Regolamento Regionale, allo Statuto e all’etica professionale.
* in materia di ricorso a misure disciplinare si fa riferimento all’articolo 27 dello Statuto.
Articolo 19
Commissioni
Il Presidente, con l’approvazione del CDR, nomina due commissioni permanenti:
Azione Interna
Questa commissione, e relative sottocommissioni, si occupa di incrementare la conoscenza tra i soci, di promuovere e organizzare attività, incontri, servizi e quant’altro possa essere utile per il raggiungimento degli scopi sociali.
Impiega annualmente le eventuali eccedenze di Bilancio per almeno un’attività (conferenze, convegni, acquisto libri o attrezzature, etc.) utile all’Associazione, sentito il parere del CDR.
Azione Esterna
Questa commissione, e relative sottocommissioni, si occupa dei rapporti con l’esterno, di organizzare raccolte di dati, di mantenere e incrementare i contatti con le altre Sezioni Regionali, con le altre Associazioni di Traduttori e Interpreti italiane e straniere, con le istituzioni pubbliche e private.
Le commissioni e le sottocommissioni saranno composte da soci ordinari e praticanti e avranno dei responsabili di attività che faranno capo al CDR.
Articolo 20
Disciplina degli iscritti
I soci che si rendono inadempienti agli obblighi di cui all’articolo 7 del presente regolamento sono sottoposti a procedimenti disciplinare da parte del CDR e su iniziativa dello stesso. Le sanzioni sono pronunciate dal CDR previa audizione dell’interessato. Esse sono:
* l’avvertimento;
* la censura;
* la proposta di esclusione ex. Art 9 comma 5 dello Statuto;
* la proposta di espulsione ex Art 9 comma 5 dello Statuto.
L’avvertimento si infligge nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità (a parere del CDR) è rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige Verbale.
La censura si infligge nei casi di abusi o di mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
Il cumulo delle sanzioni di cui ai punti 1 e 2 può dare luogo alla deliberazione delle proposte ai punti 3 e 4.
Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l’interessato sia stato invitato con Raccomandata A/R a comparire davanti al CDR per presentare le proprie discolpe. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta, devono essere motivati e notificati entro 30 giorni dall’adozione.
Si prevede che il CDR sia competente per i procedimenti disciplinari.
Articolo 21
Emendamenti
Il presente regolamento può essere emendato con la maggioranza qualificata (i 2/3) dei votanti in sede di assemblea straordinaria purché l’argomento sia all’ordine del giorno.
Articolo 22
Scioglimento
In caso di scioglimento della Sezione Regionale ex Articolo 25 dello Statuto, il CDN nomina un liquidatore che provvede alla destinazione da dare alle attività patrimoniali e al reperimento dei fondi necessari per coprire eventuali passività.
Articolo 23
Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo statuto e al Codice Civile.
Approvato dal CDN in data 9 luglio 2006
