Informazioni e notizie
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Dal 1°gennaio 2010 sono cambiate le disposizioni in materia di territorialità dei servizi.
Nuova regola generale: passaggio dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore del servizio al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente (Paese nel quale il servizio viene materialmente utilizzato ).
Tuttavia - indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate - le prestazioni rese da traduttori e interpreti devono considerarsi territorialmente rilevanti:
A. in Italia se rese:
o a soggetti passivi stabiliti in Italia
o a privati consumatori
B. fuori del campo di applicazione dell’IVA, per carenza del requisito territoriale, se rese:
o a soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari
Riflessi sulla fatturazione delle prestazioni rese da traduttori e interpreti:
1. Se l’operazione è territorialmente collocata nel nostro Paese (ipotesi A) dovrà essere emessa normale fattura con IVA.
2. Nel secondo caso (ipotesi B) dovrà essere emessa fattura senza IVA con la dicitura “Operazione fuori campo IVA” (FCI) per mancanza del requisito territoriale.
